CONSULTAZIONE (chiusa il 19/05/2017)
Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare sull’attuazione delle norme in materia di accesso generalizzato (modello FOIA)
Questa bozza, definita dal Dipartimento della funzione pubblica è stata sottoposta a consultazione pubblica a partire dall’11 maggio 2017 fino al 19 maggio 2017.
I commenti raccolti sono visualizzabili accedendo nelle sezioni sottostanti.
È stato possibile, inoltre, inviare commenti alla bozza sotto forma di documenti scritti all’indirizzo mail ogp@governo.it.
- Premessa
- Indicazioni preliminari
- Definizioni
- Criteri applicativi di carattere generale
- Le modalità di presentazione della richiesta
- L’identificazione dell’oggetto della richiesta
- L’identificazione del richiedente
- Le modalità di invio dell’istanza
- Istruzioni per l’uso: modulistica, indirizzo di posta elettronica dedicato
- Gli uffici competenti
- La competenza a ricevere le istanze
- La competenza a decidere sull’istanza
- La competenza a decidere in sede di riesame
- La individuazione di “centri di competenza” (c.d. help desk)
- Il rispetto dei tempi di decisione
- La decorrenza del termine
- I controinteressati nell’accesso generalizzato
- L’individuazione dei controinteressati
- La comunicazione ai controinteressati
- L’accoglimento dell’istanza di accesso in caso di opposizione
- I dinieghi non consentiti
- Il dialogo con i richiedenti
- Rapporti con i media e i social watchdogs
- Pubblicazione proattiva
- Il Registro degli accessi
ALLEGATI alla circolare
Allegato 1: presentazione dell’istanza di accesso
- Informazioni online per la presentazione dell’istanza
- Dati da includere nella modulistica per la presentazione dell’istanza
Allegato 2: presentazione dell’istanza di riesame
Allegato 3: Modalità di realizzazione del Registro degli Accessi
- Scenario I : il sistema di protocollo e gestione dei fascicoli
- Scenario II : il sistema di protocollo dei metadati
- Scenario III : il sistema di protocollo con solo funzionalità minime
- Campi del registro degli accessi
Sul monitoraggio del FOIA: l’amministrazione centrale dovrebbe individuare una unità di monitoraggio del processo nelle singole amministrazioni, che faccia da punto informativo, raccolta statistica, e alternativa al ricorso al giudice amministrativo.
Si dovrebbe dotare di un portale web che raccolga statistiche sui singoli Registri degli Accessi, ed eventualmente ne faccia harvesting (nella logica di gestione come dati.gov.it), dove tenga traccia dei tempi di risposta sia proattivamente sia su segnalazione del pubblico.
Il cittadino potrebbe dirigere a questo ufficio eventuali lamentele sulla gestione del processo in una PA, e l’ufficio dovrebbe verificare eventuali problematiche di gestione ed intervenire sia con azioni di training sia se necessario con azioni sanzionatorie nell’ambito di quanto previsto dalle circolari.
Punto 6.2. Comunicazione ai controintressati
Le forme di comunicazione ivi previste – derivate dall’art. 5, c. 5. d. lgs. n. 33/2013 – rendono difficoltosa la gestione di richieste di accesso civico “multiple”: riferite, cioè, a più atti aventi la stessa natura giuridica, ma con destinatari diversi.
Rispetto a tali casi, si invita a valutare la possibilità di prevedere la comunicazione ai controinteressati tramite pubblicazione all’albo pretorio on line.
osservazione terminologica: al punto 2.2, si parla di “esercizio della pretesa conoscitiva”. Eviterei di chiamarla “pretesa” se l’interesse conoscitivo del cittadino assurge a principio dell’ordinamento ed è degno di tutela, semmai è un diritto o un interesse legittimo.
8.1. “social watchdogs”: Va bene il richiamo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma credo sia preferibile italianizzare la denominazione “social watchdogs” con l’espressione “monitoranti civici”, inserendo tra parentesi “social watchdogs” in modo da far comprendere che espressione “monitoranti civici” rappresenta il suo equivalente in lingua italiana.